Comune di Napoli - Municipalità 2 - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe - Unità Tecnica - Occupazioni di suolo pubblico con passi carrai
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Occupazioni di suolo pubblico con passi carrai

Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento
arch. Lucia Montuori
tel: 081.7956633
mail: municipalita2.attivita.tecniche@comune.napoli.it
pec: municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it

Si riceve il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:30


PASSO CARRAIO – “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”, cioè l’accesso che consente il transito dei veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso privato (o viceversa). I passi carrai, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in:
1) passi carrai caratterizzati dalla presenza di manufatti, come la realizzazione di appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, oppure di modifiche al piano stradale tese a facilitare l’immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata;
2) accessi carrai (o passi carrai a raso), ovvero quei varchi, che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrai, sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione certa. L’art. 22 del Codice della Strada sancisce che “senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato”. La norma è posta a tutela della sicurezza e fluidità del traffico, dovendosi consentire all’ente proprietario (e per esso alla Polizia Locale) di valutare l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi (distanza dalle intersezioni, spazi di manovra, intensità e velocità media del flusso veicolare, presenza di isole pedonali, ecc.). Pertanto, chiunque intenda aprire un nuovo accesso per i veicoli da un’area ad uso pubblico ad un’area ad uso privato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi del sopracitato art. 22 del C.d.S. Il TITOLO AUTORIZZATIVO PREVISTO dal vigente Regolamento comunale per questo tipo di intervento è la Concessione di occupazione di suolo pubblico che viene rilasciata dall’U.O. Attività Tecniche della Municipalità.

Istanza

L’ISTANZA deve essere inviata a mezzo pec utilizzando il modello ISTANZA Passo carraio con allegata l’attestazione assolvimento imposta di bollo; eccezionalmente può essere presentata in cartaceo, con marca da bollo da € 16,00, all’ufficio protocollo dell’U.O. Attività Tecniche - piazza Dante n. 93, terzo piano.
All’istanza – completa di recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica certificata, dovranno essere allegati:

1. Attestazione del versamento per spese di istruttoria dell’importo di € 154,94 da effettuarsi con bonifico sul conto IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato a Comune di Napoli. E’ necessario inserire nella causale il codice del servizio e la dicitura diritti d’istruttoria. Per la II Municipalità: “N1521 diritti d’istruttoria”;
2. Documento, riferito all’immobile, attestante la titolarità della richiesta:
- se il richiedente è proprietario: copia del titolo di proprietà e/o successione;
- se il richiedente è locatario: copia del contratto di affitto e atto di assenso del proprietario;
- in caso di richiesta condominiale, istanza inoltrata a nome dell’amministratore, completa di copia del mandato assembleare;
- in caso di comproprietà: atto di assenso del/dei comproprietario/i;
3. Dichiarazione di regolarità contributiva - Allegato A/Programma 100 - compilata e firmata;
4. Lettera di conferimento di incarico a tecnico abilitato, e delega allo stesso per la presentazione dell’istanza e per la rappresentanza presso l’Ente per tutto ciò che inerisce il procedimento. Entro il termine dell’istruttoria, ovvero prima del rilascio della concessione, il professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze: autodichiarazione avvenuto saldo spettanze professionali;
5. Documentazione catastale: Planimetria e visura storica dell’immobile oggetto della richiesta (escluso condomini);
6. Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico incaricato, che asseveri la legittimità dello stato attuale, la conformità del progetto alle norme Edilizie e alle norme di cui al Dpr 495/92 e Dpr 610/96 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Andrà inoltre dichiarato se l’immobile è oggetto di domanda di condono edilizio (ex 47/85 e/o art. 39 L.724/94) e se trattasi di immobile sottoposto a tutela (42/2004). Nel caso di immobile sottoposto a tutela, bisognerà acquisire preventivamente il Nulla Osta della Soprintendenza.
7. Elaborati grafici, in formato A4, firmati dal tecnico incaricato con timbro e firma ovvero con firma digitale visibile: Planimetria di inquadramento in scala 1:500; pianta, prospetto e sezioni quotate dello stato attuale e di progetto, in scala 1:50. È indispensabile indicare la larghezza totale della carreggiata, la larghezza del marciapiede, il tipo di pavimentazione, la presenza e la posizione di eventuali paletti dissuasori o altri manufatti, la distanza del passo carraio dagli incroci, l’andamento del traffico veicolare, la presenza, in corrispondenza del varco, di caditoie, tombini, grate di areazione, strisce blu, parcheggi riservati ed attraversamenti pedonali oltre alla previsione dell’adeguamento per l’abolizione delle barriere architettoniche;
8. Rilievo fotografico a colori, generale e particolare, timbrato e firmato;
9. Certificato di Prevenzione Incendi se si richiede il passo carraio per un’autorimessa di superficie > mq. 300.

La mancanza o l’insufficienza di uno o più documenti non consentirà l’avvio dell’istruttoria. Qualsiasi dichiarazione deve essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento valido, ad esclusione di quelle rese dal libero professionista che appone timbro e firma in calce alla stessa o la firma digitalmente.


Il costo della concessione

L'autorizzazione comporterà i seguenti versamenti:
A) diritti di istruttoria pratica (v. punto 1 precedente);
B) canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, determinato dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 o su iban IT18Z0760103400000049543655, intestato a Servizio Gestione Canoni.
C) esclusivamente per passi carrai caratterizzati dalla presenza di manufatti (con opere di modifica del suolo pubblico) deposito cauzionale mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli o sul seguente iban IT44V0306903496100000046116, determinato dalla U.O.A.T. in funzione dei valori unitari per le varie tipologie di pavimentazione stradale;

RINNOVO DELLA CONCESSIONE -
“Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria (...) previa presentazione al Servizio concessorio di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la permanenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione e delle stesse condizioni che hanno consentito il rilascio dell'atto di concessione originario. Qualora la SCIA si riferisca ad una concessione di suolo pubblico che abbia determinato una modifica permanente di elementi strutturali del suolo (es. passi carrabili, chioschi), l’attestazione circa la permanenza dei requisiti e delle condizioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita relazione tecnica asseverata sottoscritta da tecnico a ciò abilitato, che va allegata alla SCIA, a pena di irricevibilità della stessa. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio responsabile dell’entrata.” (art. 10 comma 4 Regolamento). Mod. SCIA_RINNOVO.

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE -
Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del provvedimento di presa d’atto del Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3 Regolamento).

VOLTURA DELLA CONCESSIONE -
La concessione permanente può essere volturata. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione - Mod. VOLTURA.

DURATA DEL PROCEDIMENTO -
90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
01 - ISTANZA_Mod._AM_10.02_A
02 - ATTESTAZIONE BOLLO
03 - ALLEGATO A/PROGRAMMA 100
04 - AUTODICHIARAZIONE_AVVENUTO_SALDO_SPETTANZE_PROFESSIONALI
05 - Mod._AM_10.02_SCIA_RINNOVO
06 - Mod._AM_10.02_VOLTURA
07 - STRADARIO
08 - REGOLAMENTO_CANONE_come_modificato_Delibera_di_C.C._n._16_del_30_05_2022

 

MODELLI: