Imposta di Soggiorno

Nuove tariffe dal 1°gennaio 2026. Di seguito le nuove tariffe da versare da parte delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale

imposta di soggiorno

L’Ufficio Imposta di Soggiorno si è trasferito definitivamente nella sede di Via Diocleziano n. 330 – 1°piano, a decorrere dal 7 gennaio 2025.


Con Deliberazione n. 572 del 09/12/2024, la Giunta Comunale ha approvato le nuove tariffe dell’imposta, a seguito della pubblicazione della deliberazione medesima sul sito del MEF.

Categoria
€/notte
Fino al 28/02/2025
€/notte
Dal 01/03/2025
€/notte
Dal 01/01/2026
Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
Albergo 4 stelle
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,00
Albergo 3 stelle
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
Albergo 2 stelle
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
Albergo 1 stella
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
Strutture ricettive extra alberghiere
€ 3,00
€ 4,50
€ 4,50
Locazioni brevi
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00

Dal 28 agosto 2024, la Regione Campania si è unita alla fase sperimentale della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili Destinati a Locazione Breve o per Finalità Turistiche (BDSR).
A tal proposito la Regione Campania ha diffuso la Circolare del 19 agosto con i dettagli circa le modalità operative per ottenere il codice CIN, raggiungibile al seguente link:

Si invitano i gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio a prendere visione della suddetta circolare per adeguarsi agli obblighi previsti.


Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni:

081.7953749 – 081.795690


Nella seduta del 04/08/2020, il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 12, con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento comunale sull’Imposta di Soggiorno, in funzione delle novità introdotte dall’articolo 180 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Le modifiche apportate riguardano:

1. l’articolo 8, comma 1, lettere g, h) e i), stabilendo che a decorrere dal 01/07/2020 tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni e al versamento degli importi dichiarati con cadenza trimestrale, (entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre);

2. l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 9, che prevedevano la comminatoria di sanzioni per omessa incompleta o infedele dichiarazione e per mancato o tardivo riversamento dell’imposta.
Il nuovo quadro sanzionatorio, fissato direttamente dalla legge, è il seguente:

– 2.1. per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’importo dovuto;

 – 2.2. per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% per ciascun importo non versato.


Pertanto, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 180 del D.L. n. 34/2020, permane l’obbligo di dichiarazione e versamento periodico delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.


Per ulteriori informazioni

Area Entrate – Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi – “Ufficio Imposta di Soggiorno”, Via Diocleziano n. 330 – 80124 / Napoli.

Orario di ricevimento per il pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Email: entrate.impostasoggiorno@comune.napoli.it

PEC: entrate.impostasoggiorno@pec.comune.napoli.it


 

Ultimo aggiornamento: 14/01/2026, 16:14

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