Movida cittadina e inquinamento acustico: firmate due nuove ordinanze sindacali per l’area di Via Cisterna dell’Olio/Piazza del Gesù e per i “Baretti di Chiaia”

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Data pubblicazione:
29 Maggio 2026
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Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi due distinte ordinanze sindacali finalizzate a contrastare gli effetti dell'inquinamento acustico da "rumore antropico" generato dalla movida. I provvedimenti avranno una validità temporale di 4 mesi (dal 1° giugno al 1° ottobre 2026).

Le misure si sono rese necessarie a seguito di approfondite campagne di monitoraggio acustico eseguite dall'ARPAC che hanno accertato il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore nelle ore notturne causato dagli assembramenti all'esterno dei locali commerciali, amplificati dalla conformazione urbanistica delle strade che genera un "effetto canyon". I provvedimenti intervengono anche in ottemperanza e in linea con i contenziosi e i provvedimenti di tutela instaurati innanzi al Tribunale di Napoli dai residenti delle rispettive zone.

Le due ordinanze si applicano a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali (anche con asporto), alla piccola, media e grande distribuzione e alla vendita tramite distributori automatici nelle aree perimetrate.

1. Area Via Cisterna dell'Olio, Piazza del Gesù Nuovo e zone limitrofe
Il provvedimento estende e consolida il perimetro delle restrizioni già sperimentate in passato nell'area del cosiddetto "quadrilatero" (via D. Capitelli, vico Quercia, via Cisterna dell'Olio e strade adiacenti), includendo anche piazza del Gesù Nuovo per evitare fenomeni di spostamento dei frequentatori e garantire parità di trattamento tra gli operatori commerciali. I rilievi ARPAC in quest'area avevano confermato il superamento della soglia differenziale notturna di 3 dBA.

2. Area dei "Baretti di Chiaia"
L'ordinanza interviene in modo mirato nel cuore della movida di Chiaia.

Le limitazioni (valide per entrambe le aree)
L'Amministrazione comunale ha disposto le medesime regole restrittive per i prossimi quattro mesi:

Divieto di asporto: dalle ore 22:30 alle ore 6:00 del giorno successivo è fatto tassativo divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande sia alcoliche che analcoliche.

Orari di chiusura degli esercizi:

• dalla domenica al giovedì chiusura entro le ore 1:00 del giorno successivo;

• il venerdì e il sabato: chiusura entro le ore 2:00 del giorno successivo;

• in entrambi i casi sono concessi ulteriori 30 minuti di tolleranza esclusivamente per il ricovero delle attrezzature esterne (plateatici) e per la pulizia degli spazi interni ed antistanti il locale.

Orario di riapertura: le attività commerciali non potranno riaprire prima delle ore 06:00 del mattino.

Sanzioni e Controllo
L'inosservanza delle disposizioni orarie e di asporto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000 euro a 20.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, si procederà immediatamente alla sospensione dell'attività (ai sensi dell'art. 10 del TULPS) per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni e, nelle situazioni più gravi, alla successiva revoca del titolo autorizzativo.

Ultimo aggiornamento: 29/05/2026, 23:08

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