Descrizione
L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.
Per votare alle consultazioni elettorali o referendarie i cittadini devono presentarsi al seggio non solo con la tessera elettorale, ma anche con un documento di riconoscimento.
La tessera elettorale attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di Napoli. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e la circoscrizione di appartenenza in ciascun tipo di elezione ed è valida per 18 elezioni.
A norma dell’art. 57, comma 2, del Testo Unico n. 361 del 1957 e secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi:
- la carta d’identità o altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, benché scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.
Si rammenta che, a norma dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, sono equipollenti alla carta d’identità:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- la ricevuta della richiesta emissione CIE - Carta Identità Elettronica;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
In mancanza di un idoneo documento di identificazione, quest’ultima può avvenire per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l’elettore, a norma dell’art. 57, comma 3, del Testo Unico n. 361 del 1957.
In mancanza di un idoneo documento di identificazione e, se nessuno dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, “noto all’Ufficio”, che ne attesti l’identità (art. 57, comma 4, del Testo Unico n. 361 del 1957). È da considerarsi “noto all’Ufficio”, l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica Amministrazione.
Napoli, 11 marzo 2026