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Autodichiarazioni 2011-2012

Per le caldaie autonome, che sono le più diffuse, è necessario presentare al Comune, ogni 2 anni, l'autocertificazione comprendente anche il controllo del rendimento di combustione

Chi, dove e quando consegnare l'autocertificazione

I manutentori convenzionati si impegnano a consegnare nei modi e nei tempi della convenzione, l'autocertificazione al Comune di Napoli.
Qualora il responsabile di impianto si rivolgesse a ditte di manutenzione NON convenzionate, resta a SUO CARICO presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'analisi dei fumi al seguente ufficio:

Servizio Ambiente - piazza Cavour n. 42 - tel. 0817959401 (Martedì - Giovedì e Venerdì ore 10:00 - 13:00)

 

Si ricorda che il versamento va effettuato su
c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio Ambiente - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via ...")

Cosa consegnare

Impianti esistenti

Per gli impianti esistenti la ditta di manutenzione (se convenzionata con il Comune) o il responsabile di impianto, deve presentare la seguente documentazione entro 60 gg dall'analisi dei fumi:

  1. Allegato G (D.Lgs 192/05 e smi) completo dell'analisi di combustione effettuata secondo le norme vigenti
  2. "Strisciata" dell'analizzatore (esito dell'analisi di combustione) redatta secondo le norme vigenti (n. 3 prove dei fumi)
  3. Attestato di versamento: Bollino Verde (€ 8,60) oppure cedolino postale di pagamento (€ 7,75 su: c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio Ambiente - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via ...")

Impianti nuovi/Sostituzione di generatore di caldaia

Per gli Impianti nuovi/Sostituzione di generatore di caldaia la ditta installatrice (se convenzionata con il Comune) o il responsabile di impianto, deve presentare la seguente documentazione entro 60 gg dall'analisi dei fumi:

  1. Scheda identificativa di impianto (scheda n. 1 del libretto di impianto)
  2. Allegato G (DLgs 192/05 e smi) completo dell'analisi di combustione effettuata secondo le norme vigenti
  3. "Strisciata" dell'analizzatore (esito dell'analisi di combustione) redatta secondo le norme vigenti (n. 3 prove dei fumi)
 

In questi casi NON deve essere applicato né il Bollino Verde né il cedolino postale di pagamento
"Si ricorda che in base all''Art. 11 del DPR 551/99:
La compilazione iniziale del libretto, nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, e' in grado di verificarne la sicurezza e funzionalita' nel suo complesso, ed e' tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (attualmente art.7 del DM 37/2008), comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992."

 
 
 
 
 
 
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