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Controllo di efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica dovrà essere effettuato dai soggetti abilitati alle attività di controllo ed eventuale manutenzione e riguarda in primo luogo:
a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
d) con la periodicità minima, dipendente da tipologia e potenza dell'impianto, indicata all'Allegato A della L.R. 39/2018.

Si precisa che i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), da redigersi secondo i modelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Una copia del RCEE è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto.

Secondo quanto indicato nelle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) pubblicate alla pagina https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328, nel caso degli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, degli impianti alimentati da teleriscaldamento e degli impianti cogenerativi, in assenza di norma tecnica di riferimento, al momento è consentito provvedere a "redigere e sottoscrivere il RCEE senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione", non compilando pertanto, della sezione E, i campi sottoindicati:

macchine frigorifere/pompe di calore
macchine frigorifere/pompe di calore
impianti alimentati da teleriscaldamento
impianti alimentati da teleriscaldamento
impianti cogenerativi
impianti cogenerativi

Al di là delle esclusioni su elencate, si raccomanda di compilare accuratamente, al PC o in stampatello, ogni sezione del RCEE, senza tralasciare alcuna voce.

Entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo il manutentore è tenuto a trasmettere all'amministrazione comunale la seconda copia del RCEE, accompagnata dalla ricevuta di effettuato pagamento del Contributo Impianti Termici (CIT) e da una copia dei risultati dell'analisi di combustione (strisciata dei fumi) ai sensi della norma UNI 10389:2019-1.

La trasmissione del RCEE e del pagamento del CIT è possibile esclusivamente a cura dei manutentori/installatori tramite apposito applicativo, per utilizzare il quale è necessario iscriversi al Registro Comunale dei manutentori/installatori (link alla pagina www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/44616). 

Si precisa che il RCEE riferito all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto non è tenuto al pagamento del CIT. In questi casi l'ufficio effettuerà dei controlli a campione chiedendo a comprova il libretto di impianto.

Si precisa che in questa fase, attuativa della suddetta delibera 389/2019, l'amministrazione sta collaborando con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore per il perfezionamento delle procedure. Si invita pertanto ad una periodica consultazione di questa pagina per eventuali aggiornamenti.




 
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