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Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

veduta aerea da nord

La legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi - stabilisce gli adempimenti a carico degli enti competenti, al fine di svolgere in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
In particolare il comma 2 dell'art. 10 di tale legge legge fa obbligo ai comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio.
Per le aree riportate in questo specifico catasto si applicano specifici divieti ed obblighi.
Infatti, ai sensi del comma 1 del citato articolo di legge, "le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia".
Il comune di Napoli ha istituito il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" con con deliberazione di giunta comunale n. 507 del 28/03/2008, approvando contestualmente un elenco provvisorio di tali soprassuoli con le rispettive perimetrazioni. Tale elenco è stato pubblicato nelle modalità di legge, nonché sul sito internet comunale, per consentire l'eventuale presentazione di osservazioni.
Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il comune di Napoli ha approvato definitivamente l'elenco e le relative perimetrazioni con deliberazione di giunta comunale n. 898 del 30/06/2008.
Tali elenco e perimetrazioni saranno aggiornati periodicamente, come stabilito dal citato art. 10 della legge n. 353/2000.

 
 

 
 
 
 
 
 
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