Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2666 del 18/05/2009 - Sez. IV
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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2666 del 18/05/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi Est. Pasanisi N.C. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Edilizia - Opere abusive - Diniego di condono - ricorso giurisdizionale - pendenza - provvedimento di demolizione - inibizione non sussiste
  2. Edilizia - Opere abusive - Demolizione - comunicazione di avvio del procedimento - non occorre - atti tipici e vincolati
  3. Edilizia - Istanza di condono - opere abusive in zona vincolata - assenza del parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - decorso del termine di 24 mesi - formazione del silenzio assenso - esclusione
  4. Edilizia - Opere abusive - ampliamento su terrazzo a livello - opere di manutenzione o conservative - esclusione - permesso di costruire e nulla osta paesaggistico - occorre
  5. Edilizia - Opere abusive - inizio delle opere o esecuzione ultimata - applicazione dell'articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001 - modifiche al testo dell'articolo - si applica
  6. Edilizia - demolizione - motivazione - mancanza di valutazione tecnico-economica dell'intervento di demolizione in danno - abrogazione normativa - non occorre
  7. Edilizia - demolizione - atti dovuti - motivazione - interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - non occorre
  8. Edilizia - demolizione - motivazione - istanza di condono - riconoscimento dell'abusività dell'opera - esecuzione in assenza di titolo

Massime

  1. La mera pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di condono edilizio non inibisce, in difetto della concessione di un provvedimento cautelare da parte del giudice adito, il potere dell'amministrazione di disporre la demolizione delle opere abusive accertate (1).
  2. Non occorre la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di atti sanzionatori in materia di edilizia, attesa la loro natura rigidamente vincolata (2).
  3. Non si forma il silenzio assenso sull'istanza di condono presentata nel 1986, trattandosi di opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, infatti il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 35, co. 18°, della legge n. 47/85 per la formazione dell'invocato silenzio assenso, non inizia a decorrere se non dalla formulazione del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (3), parere che nel caso di specie non risulta affatto emesso.
  4. Nella realizzazione sul terrazzo livello di un ampliamento del fabbricato da destinare a camera da letto e di un ampliamento del terrazzo stesso con la costituzione di un corpo a sbalzo utilizzato per il deposito di una barca, per una superficie complessiva di mq. 22,50 è da escludere, nella specie, qualsiasi natura manutentiva o conservativa delle opere , trattandosi di intervento che ha comportato un aumento della superficie e del volume della preesistente unità immobiliare, con una modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato. Come tale, si tratta di intervento subordinato a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001 (nonché del previgente art. 1 L. n. 10/1977), nonché a nulla-osta paesaggistico ai sensi degli articoli 146 e 149 D.Lgs. n. 42/2004 (nonché del previgente articolo 7 L. n. 1497/1939), con conseguente piena legittimità della sanzione demolitoria.
  5. La norma dell'articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001, a seguito della modifica introdotta dai commi 44, 45 e 46 dell'articolo 32 D.L. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003), è applicabile sia quando venga accertato semplicemente l'inizio della costruzione di un'opera abusiva, sia quando l'opera sia stata già eseguita ed ultimata.  Inoltre, si deve trattare di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità ovvero anche su aree soggette alla tutela di cui al decreto legislativo n. 490/1999 (ora, decreto legislativo n. 42/2004). 
  6. Non sussiste la violazione dell'articolo 41, co. 1°, D.P.R. n. 380/01, nella parte in cui non sarebbe stata acquisita preventivamente la valutazione tecnico-economica della Giunta Municipale prevista da detta disposizione per tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune in quanto l'onere previsto da tale disposizione nella sua originaria formulazione era già venuto meno nel 2003, a seguito dell'integrale sostituzione della medesima disposizione operata dall'articolo 32 D.L. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003), per cui non era più esistente alla data di adozione dell'impugnato provvedimento.
  7. L'ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede, in linea generale, una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'emanazione. L'abusività, infatti, costituisce, di per sé, motivazione sufficiente per l'adozione della citata misura repressiva.
  8. Nel caso in cui il privato abbia inoltrato istanza di condono va, altresì, ravvisata un'implicita ammissione in ordine all'abusività dell'opere realizzate. In tale ammissione la rinnovazione da parte dell'Amministrazione dell'ordinanza di demolizione in seguito a diniego di condono trova un ulteriore supporto: presupposto dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di quest'ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, per cui l'ordinanza stessa costituisce un atto dovuto, sufficientemente motivato con il solo accertamento dell'abuso (4).

Note

(1) cfr. TAR Lazio, Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 471.
(2) cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049.
(3) cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5669.
(4) cfr. C.d.S., sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049.

B.C.