TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2707 del 18/05/2009 - Sez. V
Pres. Onorato Est. Nunziata G.P. + altri c. Comune di Napoli
Rubrica
Impiego Pubblico - procedimento penale - sospensione cautelare dall'impiego - sentenza di proscioglimento o assoluzione - passaggio in giudicato - revoca della sospensione - restitutio in integrum - giuridica ed economica
Impiego Pubblico - procedimento disciplinare - sanzione minima (censura) - inferiore alla sospensione cautelare inflitta - restitutio in integrum - criteri di calcolo - interessi e rivalutazione monetaria
Massime
Ai sensi dell'art. 97 del DPR n. 3/1957, "quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti", con la conseguenza che il ricorrente ha diritto alla piena restitutio in integrum, sia giuridica che economica(1).
Nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione di una sanzione minima (nel caso di specie con la censura), non occorre aver riguardo al menzionato art.97 del T.U. n. 3/1957 che si limita a disciplinare un ipotesi particolare, ma piuttosto al precedente art. 96 il quale enuncia una regola di carattere generale per il caso in cui venga inflitta al dipendente una sanzione disciplinare inferiore rispetto alla sospensione cautelare sofferta, prevedendo per il tempo eccedente la durata della punizione la corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario(2). e i periodi di restrizione della libertà personale dovuti a misure di custodia cautelare o ad espiazione di pena detentiva. Sulle differenze retributive dovute vanno poi applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, secondo i criteri di cui alla decisione del Cons. di Stato, A. P. n. 3 del 15.6.1998