Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2944 del 27/05/2009 - Sez. VII
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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 2944 del 27/05/2009 - Sez. VII

Pres. Veneziano Est. Polidori   S.C.P.A. N.P. c. Comune di Napoli + Autorità Portuale di Napoli 

Rubrica

  1. Procedimento Amministrativo - conferenza di servizi - concessione demaniale per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (ai sensi del d.P.R. n. 509/1997) - competenze gestionali spettano al Sindaco - poterte decisionale sul merito dell'istanza - spetta alle singole Amministrazioni convocate secondo competenza - mancata conclusione dei lavori della conferenza - notifica a tutte le amministrazioni partecipanti - non occorre
  2. Procedimento Amministrativo - conferenza di servizi - mancata conclusione dei lavori della conferenza - ricorso - nuova convocazione - improcedibilità per carenza di interesse - non sussiste conclusione del procedimento - occorre 

Massime

  1. Sulla domanda di rilascio di una concessione demaniale per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto  (ai sensi del d.P.R. n. 509/1997) occorre tenere nettamente distinte le competenze (di natura istruttoria) attribuite al Sindaco del comune nel cui ambito ricade l'area demaniale, dalle competenze (di natura decisoria) attribuite alle diverse autorità amministrative chiamate ad esprimersi nell'ambito del procedimento stesso.(1)  Spetta al Sindaco il "potere di gestione" delle diverse fasi della conferenza di servizi, ossia di un potere che deve tradursi nell'adozione di tutti gli atti infraprocedimentali necessari per garantire la tempestiva conclusione del procedimento, mentre spetta  a ciascuna delle amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 509/1997, in posizione paritaria partecipano al procedimento esprimendo la propria valutazione nell'esercizio delle rispettive sfere di attribuzioni, il potere decisionale circa l'esito finale della conferenza di servizi, con la duplice conseguenza che la conferenza di servizi - come evidenziato dal Consiglio di Stato - non si configura come un organo collegiale, bensì come il luogo deputato alla contestuale valutazione di tutti gli interessi coinvolti, e che nessuna di tali altre amministrazioni è titolare di poteri di gestione della conferenza di servizi, poteri spettanti invece in via esclusiva al Sindaco. Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame - con il quale il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'arresto procedimentale determinato dalla mancata convocazione della seduta della conferenza di servizi - per omessa notifica dello stesso a tutte le amministrazioni invitate e/o partecipanti alla conferenza di servizi e agli altri soggetti privati interessati al rilascio della concessione demaniale. 
  2. l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia sul presente gravame - con il quale ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'arresto procedimentale determinato dalla mancata convocazione della seduta della conferenza di servizi - non viene meno per effetto della nuova convocazione della conferenza di servizi. Infatti la mera convocazione di una nuova seduta non coincide affatto con la conclusione del procedimento, che richiede piuttosto l'adozione della determinazione finale, con la quale la conferenza di servizi si pronunci definitivamente, eventualmente anche in senso negativo, sulle domande di rilascio della concessione demaniale. 

Note

(1) Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1768

B.C.