Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 1595 del 24/03/2009 - Sez. IV
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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 1595 del 24/03/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi - Est. Pasanisi Condominio Via B.C. c. Comune di Napoli e Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Rubrica

  1. Giustizia amministrativa - ricorso - costituzione in giudizio - condominio - delibera assembleare - necessità - contenuto - interpretazione della volontà - ampiezza e limiti - comprende anche la rimozione di atto amministrativo favorevole al terzo  
  2. Giustizia amministrativa - ricorso - proposizione - decorrenza del termine decadenziale - piena conoscenza del provvedimento - comunicazione fax - mancanza degli elementi essenziali dell'atto - esclusione
  3. Giustizia amministrativa - impugnativa - comunicazione fax - esclusione dell'obbligo - mera facoltà 
  4. Edilizia - autorizzazione ambientale - art 156 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - rilascio - competenza dell'ente territoriale subregionale - controllo - competenza autorità statale - autonomia dei procedimenti
  5. Edilizia - parcheggi pertinenziali - legge regionale della Campania n. 19 del 28 novembre 2001 - incostituzionalità rispetto all'art. 117 Cost. - esclusione - attinenza della materia al "governo del territorio" - competenza legislativa regionale concorrente con quella statale - limiti - principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato 
  6. Edilizia - parcheggi pertinenziali - legge regionale della Campania n. 19 del 28 novembre 2001 - incostituzionalità rispetto al divieto di alienazione separata fissato dalla legge "Tognoli" 122/89 - esclusione - vincolo di pertinenzialità - principio fondamentale posto dalle leggi dello Stato - esclusione

Massime

  1. È ammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Napoli dal Condominio ricorrente in virtù della della delibera assembleare con la quale è stato dato mandato al legale designato "affinché tuteli in ogni sede gli interessi del condominio nei confronti della Società I.C, proprietaria del terreno, e della società C s.r.l. costruttrice". L'esistenza della volontà assembleare rende innegabile (data l'ampiezza dell'espressione contenuta nel verbale) che l'autorizzazione non possa non riguardare anche la proposizione di un ricorso contro il Comune di Napoli. La tutela giurisdizionale amministrativa, infatti, ancorché rivolta nei confronti di un soggetto privato, passa necessariamente attraverso l'impugnazione di un atto amministrativo e quindi non può, per sua natura (ontologicamente), prescindere dall'instaurazione di un giudizio nei confronti della parte pubblica (laddove, come nel caso di specie, si tratti di "tutelarsi" nei confronti di un permesso di costruire rilasciato a terzi).
  2. Una comunicazione a mezzo fax trasmessa dalla società controinteressata, all'amministratore del Condominio ricorrente, che si limita a dare notizia dell'avvenuto rilascio da parte del Comune di Napoli <dei necessari e propedeutici permessi> in merito alla costruzione di un parcheggio interrato pertinenziale senza tuttavia dare contezza degli elementi essenziali (motivazionali, progettuali e documentali) del permesso di costruire e dei relativi atti procedimentali, da cui il destinatario potesse giuridicamente desumere l'illegittimità del provvedimento e la sua efficacia lesiva non consentono di configurare alcuna "piena conoscenza" (dell'impugnato permesso di costruire), la quale invece richiede, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi sul punto, la completa percezione quantomeno del contenuto motivazionale e dell'effetto lesivo dell'atto, nel caso di specie assolutamente non ricavabili dalla citata nota e dai relativi atti allegati (1) che pertanto non è idonea a far decorrere i termini decadenziali per l'impugnazione del provvedimento. 
  3. E' escluso per l'interessato l'onere di una doppia impugnazione (prima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti) nel caso in cui a fronte della comunicazione del provvedimento ancora non ne si conosca l'effettiva motivazione, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell'atto per valutare se impugnarlo (2).
  4. Nel sistema delineato dall'articolo 156 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono ben distinti il potere di amministrazione attiva concernente il rilascio dell'autorizzazione ambientale che nella Regione Campania è di competenza dei Comuni, ed il potere di controllo eventualmente culminante nell'annullamento dell'autorizzazione, che è invece di competenza dell'organo statale con conseguente autonomia del procedimento innanzi quest'ultima(3).
  5. L'articolo 6, comma 6, della legge regionale della Campania n. 19 del 28 novembre 2001 (contenente norme in materia di parcheggi pertinenziali) ampliando - sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo - la previsione introdotta dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 24 marzo 1989 (che consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai soli proprietari e non oltre l'area pertinenziale esterna al fabbricato) non risulta incostituzionale per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in relazione al più rigoroso ambito, posto dal legislatore statale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di "governo del territorio di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione e dunque anche la materia dei parcheggi pertinenziali, in quanto attinente all'urbanistica e dell'edilizia, deve dunque formare oggetto di regolamentazione a livello di legislazione regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato e tale ampliamento non si pone certamente in contrasto con il principio posto dalla normativa statale, costituendone invece un adattamento alla specifica realtà delle grandi aree cittadine del territorio regionale campano (ed in particolare dell'area metropolitana di Napoli)(4).
  6. La legge regionale della Campania n. 19 del 28 novembre 2001, inoltre, non viola il principio del divieto di alienazione separata del parcheggio pertinenziale, di cui al comma 5 dell'articolo 9 citato. Dopo la sopravvenuta previsione di cui al comma 2 dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (comma aggiunto dall'articolo 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 che ha natura innovativa e quindi si applica alle sole nuove costruzioni (5) la conseguente possibilità di alienazione autonoma dei parcheggi comporta che ormai il principio della pertinenzialità non sembra possa essere più considerato un principio fondamentale cui si deve uniformare la legislazione regionale

Note

(1) cfr. C.d.S., Sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6029.
(2) C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522; cfr., altresì, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2008, n. 3550.
(3) cfr. in termini, Consiglio Stato, sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5682.
(4) cfr. Corte Costituzionale 3 ottobre 2003, n. 303; sentenza 19 dicembre 2003, n. 362; sentenza 28 giugno 2004, n. 196.
(5) cfr. Cass., Sez. II, 24/2/2006, n. 4264.

B.C.