Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 876 del 18/02/2009 - Sez. IV
Contenuto della Pagina

TAR Campania - Napoli - Sent.n. 876 del 18/02/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi - Est. Pisano F.A. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Giustizia Amministrativa - notifica non corretta dell'ingiunzione di demolizione - illegittimità del provvedimento - esclusione - rilevanza sui termini di ricorso - rilevanza sull'eventuale acquisizione gratuita 
  2. Edilizia - Ordine di Demolizione - competenza - attuale assertto normativo - in capo al dirigente comunale 
  3. Edilizia - Opere abusive - risalenza nel tempo - Irrilevanza - Comune di Napoli - Regolamento edilizio del 1935 - Veranda necessità del titolo
  4. Edilizia - Opere abusive - Veranda - locale autonomamente utilizzabile - aumento superficie utile - modifica della sagoma - permesso di costruire - necessità
  5. Edilizia - Opere abusive - Veranda - pertinenza - permesso di costruire - necessità

Massime

  1. La mancata e/o non corretta notifica dell'ingiunzione di demolizione non determina infatti l'illegittimità del provvedimento, bensì incide sulla decorrenza dei termini per impugnare ed eventualmente sulla possibilità per l'Amministrazione di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, la quale - richiedendo la volontarietà dell'inottemperanza - non può prescindere dalla conoscenza dell'atto(1).
  2. Dopo la riforma della autonomie locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142- che ha avviato una generale devoluzione delle competenze del sindaco ai dirigenti del comune- e l'emanazione dell'art. 51 comma 3, lett. f-bis, della citata legge, nel testo aggiunto dall'art. 6, l. 15 maggio 1997 n. 127 e successivamente modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998 n. 191 l'ordinanza-ingiunzione di demolizione dei lavori abusivi è  emanata dal dirigente di settore e non dal Sindaco(2).
  3. E' irrilevante la circostanza che gli interventi oggetto di demolizione "esistano da oltre 45 anni", l'art. 1 del regolamento edilizio del 1935 ha stabilito infatti, al comma 2, che nel territorio del Comune di Napoli, non è permesso eseguire, senza licenza del Sindaco, e con modalità diverse da quelle stabilite la realizzazione di una "veranda", come intervento edilizio idoneo a comportare trasformazione urbanistica in ragione della sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale.
  4. La veranda in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso  è soggetto a rilascio di permesso di costruire, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici(3).
  5. L'intervento edilizio consistente nella realizzazione di una veranda è soggetto a permesso di costruire anche quando esso, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accede, incide sull'assetto edilizio preesistente(4).

Note

(1)T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18 luglio 2008 , n. 6960.
(2) T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 luglio 2008, n. 1061.
(3) ex multis: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 maggio 2008 , n. 4255; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 agosto 2007 , n. 7258.
(4) Cons. Stato, Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 336, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 897; 21 settembre 2002, n. 5491 e da ultimo TAR Napoli, 10 novembre 2004 n.18027.

B.C.