Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 847 del 17/02/2009 - Sez. IV
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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 847 del 17/02/2009 - Sez. IV

Pres. Nappi - Est. Pasanisi C.A. U.M. c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Edilizia - Comune di Napoli - obbligo di richiedere licenza edilizia - introdotto dall'art. 1 Regolamento Edilizio del Comune di Napoli del 1935 - costruzione abusiva - prova della realizzazione anteriore al 1935 - occorre
  2. Edilizia - Opere Abusive - Veranda -  trasformazione urbanistica -  aumento di superficie e modifica della sagoma - permesso di costruire - è necessario 

Massime

  1. Per le costruzioni da realizzare nel territorio del Comune di Napoli, l'obbligo per gli interessati di richiedere la licenza edilizia è stato introdotto dall'art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli del 1935, con la conseguenza che, ai fini della legittimità, sotto il profilo urbanistico-edilizio di un'opera, è necessario provare che la stessa sia stata eseguita in epoca anteriore al 1935 (ovvero, laddove realizzata successivamente, che sussistessero motivi per cui detto intervento dovesse eventualmente ritenersi sottratto all'obbligo di richiedere idoneo titolo edilizio)(1).
  2. la realizzazione di una veranda comporta trasformazione urbanistica in ragione della sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale ed è perciò soggetta a permesso di costruire, in quanto determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, l'aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio del titolo concessorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale dell'opera realizzata, in quanto non si traduca in un uso per fini contingenti e specifici.

Note

(1) cfr. TAR Campania, Sez. IV, 18 marzo 2005, n. 1841; C.d.S., Sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5141, in motivazione.

B.C.