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Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

IL SINDACO

Visti:
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 23 agosto 1983, n° 25;

l'art.10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

l'art. 1 della Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

l'art. 3 della legge Regionale n. 16/2001;

la Legge 20 luglio 2004 , n. 189, che tra l'altro, configura come maltrattamento l'impiego di collari elettrici o altri congegni, perseguendo chiunque li utilizzi, atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani, procurando paura e sofferenza, ed ingenerando reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

l'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute così come modificata dalla Ordinanza 28 marzo 2007 avente ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

i sempre più numerosi episodi di aggressione alle persone da parte di cani avvenuti sul territorio nazionale;

Sentiti il Referente del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria nonché i Direttori dei Servizi Veterinari della Sanità Animale e dell'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della A.S.L. NA1;

Atteso necessario definire che per cane con "aggressività non controllata" si intende quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una o più persone o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore.

Attesa, altresì, la necessità di promuovere la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone

Ritenuto opportuno adottare, quindi, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Art. 1.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
* il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica n materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
* il taglio delle orecchie;
* la recisione delle corde vocali;

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di tutti i cani hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani di cui all'elenco allegato alla presente Ordinanza hanno l'obbligo di applicare agli stessi sia il guinzaglio che la museruola nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ad intensa frequentazione pedonale è comunque vietato per tutti i cani l' uso di guinzagli estensibili.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque possiede e/o detiene cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 e succ. mod., ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Ha, altresì, l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Qualora tali animali siano posti a tutela di private proprietà e comunque tenuti in pertinenze private i proprietari o i detentori debbono adottare ogni misura idonea ad evitare che gli stessi siano in grado di aggredire e/o, in generale, di arrecare danno ai passanti; a tali effetti la recinzione di pertinenza dovrà essere tale da impedire all'animale di scavalcarla ovvero di superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l'esterno.

Art. 4.

1. E' vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani che procurano paura e sofferenza e possono quindi provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.

Art. 5.

1. I competenti Servizi Veterinari della A.S.L. Napoli 1 tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato alla presente Ordinanza al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
2.L'Autorità Sanitaria competente, in collaborazione con i competenti Servizi Veterinari dell' A.S.L. N A1 stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo anche per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di aggressione.
3. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell' Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 e succ. mod. e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
4. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 12 dicembre 2006 e succ. mod. e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza deve interessare i competenti Servizi Veterinari dell' A.S.L. NA 1 al fine di ricercare, con il Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 6.

1.La vigilanza sulla presente ordinanza è affidata a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria , alla Polizia Locale ed ai competenti Servizi Veterinari dell' A.S.L. Napoli 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall' art. 7-bis comma 1-bis del D.L.vo n° 267/2000.

Art. 7

1.L'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività per l'anno 2007 è quello previsto dalla Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 e succ. mod. ed è riportato nell'allegato che forma parte integrante della presente Ordinanza.
Lo stesso sarà aggiornato con cadenza annuale in base alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata e diffusa ai sensi di legge.

Il Referente del Sindaco in materia veterinaria
Dr. Enrico Fariello
L'Assessore all'Ambiente e Sanità
Dr. G. Nasti

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività

  • American Bulldog;
  • Cane da pastore di Charplanina;
  • Cane da pastore dell'Anatolia;
  • Cane da pastore dell'Asia centrale;
  • Cane da pastore del Caucaso;
  • Cane da Serra da Estreilla;
  • Dogo Argentino;
  • Fila brazileiro;
  • Perro da canapo majoero;
  • Perro da presa canario;
  • Perro da presa Mallorquin;
  • Pit bull;
  • Pit bull mastiff;
  • Pit bull terrier;
  • Rafeiro do alentejo;
  • Rottweiler;
  • Tosa inu.