Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 8274 del 24/09/2007 - Sez. V
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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 8274 del 24/09/2007 - Sez. V

Pres. D'Alesssandro - Est. Palatiello - C.G. +1 c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Pubblico Impiego - sospensione dal servizio - destituzione dal servizio - annullamento - ricostruzione carriera - restitutio in integrum - effetto naturale del giudicato di annullamento - principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione - inapplicabilità 
  2. Pubblico Impiego - restitutio in integrum - criteri - esclusione del periodo corrispondente alla pena - ancorchè non scontata - detrazione di tutte le somme percepite a qualsiasi titolo durante la sospensione.

Massime

  1. L'effetto di reintegrazione della originaria posizione giuridica lesa dall'atto di destituzione dal servizio, poi annullato dal Giudice Amministrativo, si pone (insieme all'effetto demolitorio ed all'effetto conformativo) come effetto naturale del giudicato di annullamento dell'atto lesivo stesso(1) e determina come conseguenza la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale si svolgeva e avrebbe dovuto continuare a svolgersi, con tutte le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione del ricorrente(2). Spetta dunque all'impiegato, avente diritto alla riammissione in servizio, la liquidazione delle retribuzioni in tutto o in parte non ricevute a far data dalla sospensione cautelare, non trovando infatti applicazione il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, ogniqualvolta la mancata prestazione dell'attività impiegatizia sia stata causata da un provvedimento riconosciuto giudizialmente illegittimo(3). 
  2. Resta escluso dalla restitutio in integrum il periodo corrispondente alla pena detentiva inflitta dal giudice penale ancorché essa non debba essere scontata; per tale periodo, infatti, la responsabilità dell'interruzione del sinallagma tra prestazione dell'attività lavorativa e controprestazione non può essere ricondotta al comportamento dell'Amministrazione(4); rimane escluso, del pari, tutto quanto i dipendenti abbiano eventualmente percepito, a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto di impiego è stato sospeso, perché le norme sul pubblico impiego vietano il cumulo con ogni altra attività alle dipendenze dell'Amministrazione o anche di privati(5).

Note

(1) Cfr, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 15.2.2001, n. 720.
(2) Cons. St., sez. VI, 31.3.1999, n. 378; Cons. St., sez. V, 29.4.2003, n. 2153; Cons. Stato, Sez. IV, 4.9.1995, n. 1264; 15.12.2003, n. 8221.
(3) Const. St., Sez. V, 16.9.2004, n. 6053; Cons. St., sez. IV, 3.9.2001, n. 4629.
(4) Cons. St., A.p. n. 15 del 1999; C.d.S., Sez. V, n. 1808/1998; nonché TAR. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3383/2002; Sez. II, n. 9178/2004.
(5) Consiglio di Stato, A.p. 30 marzo 1999 n. 3, in Rassegna 1999, I, 349; nonché TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 3380/2002.