La legge 92 del 28 giugno 2012 consente alle madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio e alle lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al congedo di maternità obbligatorio per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando di poter usufruire di un contributo per l'acquisto di un voucher di servizi per l'infanzia che può essere richiesto in alternativa al congedo parentale.