Regolamento per il commercio su aree pubbliche Estratto dal Piano delle Attività Commerciali Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 09.03.2001
Articolo 1 - Il commercio su aree pubbliche
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
su posteggi dati in concessione per dieci anni
su qualsiasi area purché in forma itinerante.
I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.