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Revisione motoveicoli

  1. Sono stato verbalizzato per non aver effettuato la revisione della mia auto. Cosa devo e posso fare?
  2. Quali veicoli devono essere sottoposti alla revisione annuale?
  3. Quando si effettua la revisione periodica?
  4. Devono essere sottoposti a revisione anche i ciclomotori ed i motocicli?
  5. Qual'è la sanzione per chi circola senza aver sottoposto a revisione il proprio veicolo?
  6. Devo sottoporre il motoveicolo o il ciclomotore a revisione. Come si calcola la data di scadenza ?

Domanda:
Sono stato verbalizzato per non aver effettuato la revisione della mia auto. Cosa devo e posso fare?

Risposta:
Il cittadino al quale viene contestata la violazione per omessa revisione del veicolo con annotazione sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, deve recarsi presso gli uffici del D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri) o presso uno dei soggetti dove effettuare la prescritta revisione, munito di verbale di contestazione e provvedere a sottoporre il veicolo a revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti dove effettuare la prescritta revisione. Il D.T.T. dopo aver effettuato la revisione, se regolare, rilascerà nuovamente la carta di circolazione con annotazione dell'avvenuta revisione.

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Domanda:
Quali veicoli devono essere sottoposti alla revisione annuale?
 
Risposta:
Novità codice della strada - Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
La revisione dei veicoli consiste nell'insieme delle operazioni tecniche volte ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità nonché, l'eventuale produzione di emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
 
Al fine di valutare se il proprio veicolo deve essere sottoposto a visita di revisione occorre:

  • verificare sulla carta di circolazione la categoria del veicolo ed il mese ed anno di immatricolazione;
 

Sono soggette a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:

  • autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
  • autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
  • autoambulanze (ad esclusione di quelle appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate che vi provvedono direttamente ai sensi dell'art. 138 C.d.S),
  • autocaravan  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
 

Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:

  • per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
  • successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 C.d.S.
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere revisionati anche presso officine autorizzate.

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Domanda:
Quando si effettua la revisione periodica?
 
Risposta:
Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:

  • autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi m.c.p.c. (massa complessiva a pieno carico) non superiore a 3.500 kg;
  • quadricicli a motore;
  • autovetture;
  • autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);
  • autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg;

Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:

  • a partire dal quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
  • successivamente alla prima revisione ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione

Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.

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Domanda:
Devono essere sottoposti a revisione anche i ciclomotori ed i motocicli?

Risposta: 
Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori;
  • quadricicli leggeri;
  • motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motocarri;
  • mototrattori;
  • motoveicoli per trasporti specifici;
  • motoveicoli per uso speciale;

sono sottoposti a revisione periodica:

  • a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. (certificato di idoneità tecnica) o del certificato di circolazione (prima revisione);
  • successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione

Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà  circolare  nel  solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l'operazione di revisione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote ed i motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.

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Domanda:
Qual' è la sanzione per chi circola senza aver sottoposto a revisione il proprio veicolo?

Risposta: 
Articolo 80 Codice della Strada
Circolare con un veicolo senza averlo sottoposto a visita di revisione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 159,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale nonché la sanzione accessoria dell'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti dove effettuare la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo;
Se la revisione è stata omessa per più di una volta la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata (euro 318,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale).

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Domanda:
Devo sottoporre il motoveicolo o il ciclomotore a revisione. Come si calcola la data di scadenza?

Risposta:
Per i motocicli ed i ciclomotori la prima revisione deve essere effettuata dopo i primi quattro anni, mentre le revisioni successive ogni due anni.

veicolo nuovo - prima revisione
Per calcolare la data entro la quale effettuare la revisione bisogna fare riferimento al mese in cui è stata rilasciata la Carta di circolazione o il Certificato di idoneità tecnica.

Ad esempio, se la data di rilascio della Carta di circolazione o del Certificato di idoneità tecnica è il 12 agosto 2000, la data entro la quale il veicolo deve essere sottoposto alla prescritta revisione è il 31 agosto dell'anno 2004.

successive revisioni
Da tale prima scadenza possono facilmente essere calcolate le successive date le quali, essendo biennali, cadranno in successione entro il 31 agosto 2006, entro il 31 agosto 2008, entro il 31 agosto 2010 e così via.

La data da considerare è quella della prima immatricolazione e non quella, eventualmente diversa, in cui è stato rilasciato il documento.

Nel caso in cui i motoveicoli o i ciclomotori, nell'anno in cui ricade l'obbligo di revisione siano stati già sottoposti ad altra revisione non periodica (ad es. una revisione disposta dalle Autorità ai fini degli accertamenti dei requisiti riguardanti l'idoneità alla circolazione, a seguito di incidenti stradali, etc.), l'obbligo di sottoporre il veicolo a revisione periodica si intende, a tutti gli effetti di legge, già assolto.

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