Per opere edilizie ancora in corso di esecuzione può essere presentata segnalazione certificata di agibilità parziale anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata su supporto cartaceo all'Amministrazione comunale compilando l'apposita modulistica (modello SCAG cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento.
Per l'iter procedurale della segnalazione certificata di agibilità va applicata la disciplina di cui all'articolo 24 Dpr n.380/01 smi.
Per tutto quanto costruito abusivamente e successivamente condonato, occorre presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità presso il Servizio condono edilizio.
Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre presentare segnalazione certificata di agibilità, purché ultimate prima dell'entrata in vigore del RD n.1265/34 smi.