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Disciplina concernente i locali per la vendita e la somministrazione di bevande e alimenti, i locali notturni e di intrattenimento
integrazione all'ordinanza sindacale sugli orari di chiusura dei locali commerciali
L'ordinanza sindacale n. 599 del 01/06/2009 è stata integrata nel senso di stabilire che, a tutto il 20/09/2009
- per gli esercizi di cui al punto 1.a dell'ordinanza su citata (le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie al taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva), l'orario di chiusura è stabilito non oltre le ore 02,00 di tutti i giorni della settimana e non oltre le ore 03,00 della notte tra il venerdì e il sabato, della notte tra il sabato e la domenica e della notte dei giorni prefestivi;
- per gli esercizi di cui al punto 1.d dell'ordinanza su citata (esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nonché qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98), l'orario di chiusura è stabilito fino alle ore 03,00 per i locali che svolgono attività all'interno e fino alle ore 02,00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato, la notte tra il sabato e la domenica e la notte dei giorni prefestivi è stabilita la facoltà di estendere il limite orario per la chiusura dell'attività svolta all'esterno fino alle ore 03,00