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04/06/2020 Ordinanza n. 249 del 04 giugno 2020 e deroga all’art. 15 del vigente Regolamento dehor

Con Ordinanza e n. 249 del 04/06/2020, il Sindaco ha reso esecutiva la possibilità di richiedere in deroga  all’art.  15  del  vigente  Regolamento  Dehor,  occupazione  di  suolo  pubblico,  fino  al  31 ottobre  2020,  con  arredi  funzionali  all’attività  di  ristorazione.  Pertanto  è  stato  modificato  il modello di richiesta di “autorizzazione temporanea”.

Si  invitano  i  richiedenti  a  utilizzare  il  nuovo  modello  predisposto,  precisando  la  tipologia  di occupazione richiesta (conforme al CdS e all’art. 15 del vigente Regolamento Dehors ovvero in deroga all’art. 15 del Regolamento Dehors), compilando in ogni sua parte il modello e allegando in  calce  alle  dichiarazioni  e  alle  asseverazioni  i  documenti  d’identità,  rispettivamente  del richiedente e del tecnico.

In caso di occupazione in deroga all’art. 15 del vigente Regolamento Dehors, il richiedente potrà installare  gli  arredi  solo  previa  acquisizione  dell’autorizzazione  che  sarà  rilasciata  dal  Servizio Suap,  successivamente  all’esito  favorevole  dell’accertamento  tecnico  in  merito  alla compatibilità della richiesta con l’area individuata.  

Le  richieste  di  occupazione  in  deroga  all’art.  15  del  vigente  Regolamento  Dehors,  potranno essere presentate: 
a) nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari, in carreggiata e/o nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli;  
b) sul fronte opposto all’esercizio in cui ha sede l’attività, privo di accessi e/o affacci di pertinenza di  altre  attività  commerciali,  se  per  raggiungere  l’area  oggetto  di  occupazione  è  necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari;  
c) nelle aree non prospicienti il tratto di facciata interessato dall’esercizio commerciale, quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci di pertinenza di altre attività commerciali, entro una distanza massima maggiore di 15 mt dal fronte dell’immobile in cui ha sede l’attività.




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