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Licenze di Pubblica Sicurezza

Sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, in cui siano previste aree separate per i giochi riservati a minori - articolo 9 comma 1 lett. e) del Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010

L'articolo 9 comma 1 lett. e) del Decreto prot. 124/CGV del 22 gennaio 2010 a firma del Direttore Generale dell'AAMS - Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato quali luoghi di possibile installazione degli apparecchi VLT gli esercizi già tipizzati dall'ordinamento giuridico come esercizi ove si svolgono attività di gioco pubblico, tra cui le sale pubbliche da gioco di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.

Il comma 5 dell'art. 9 del Decreto prot. 124/CGV del 22 gennaio 2010 dispone che "ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.".
Poiché la tipologia di esercizio a cui si fa riferimento è l'esercizio di sala giochi di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., per la quale lo scrivente ufficio rilascia la necessaria licenza, si chiarisce quindi che la domanda per la messa in esercizio della sala giochi va presentata al SUAP conformemente al modello A01 - 2010 scaricabile sul sito dedicato allo Sportello unico. Ottenuta dal SUAP la licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., sarà possibile presentare alla competente Questura la domanda per il rilascio della richiamata licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., che abilita alla installazione degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del predetto T.U.L.P.S.

Infine, per quanto concerne il principio di diversificazione dell'offerta di gioco, di cui al Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, che stabilisce anche il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 del T.U.L.P.S., la Circolare prot. 2010/29581/Giochi/ADI del 7 settembre 2010 chiarisce che, in relazione alle sale pubbliche da gioco, il suddetto principio di diversificazione e il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 installabili sono da intendersi applicabili solo con riferimento agli apparecchi Newslot.

Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. - articolo 9 comma 1 lett. f) del Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010

L'articolo 9 comma 1 lett. f) del Decreto prot. 124/CGV del 22 gennaio 2010 a firma del Direttore Generale dell'AAMS - Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede che gli apparecchi videoterminali (VLT) possano essere installati, tra l'altro, in "esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.".

Il successivo comma 5 dell'art. 9 dispone che "ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.".

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