
Dal giorno 16/12/2011 il servizio rilascio C.I.E. non potrà essere assicurato per carenza di personale.
Validità della C.I. (e quindi anche della CIE): In ottemperanza al Decreto Legge in materia di "Misure urgenti per lo sviluppo" del 5 maggio 2011, si avvisa che è stata attivata la possibilità di rilasciare C.I. (e quindi anche C.I.E.) ai cittadini, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
La CI (e quindi anche la CIE) avrà una durata dipendente dall'età anagrafica del cittadino, secondo le seguenti regole:
validità 3 anni, per i minori di 3 anni (per l'espatrio si richiede la presenza fisica di entrambi i genitori, muniti di valido documento e di codice fiscale. In caso di impossibilità di uno solo dei due genitori occorre atto di assenso per l'espatrio con firma autenticata del coniuge assente).
validità 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni (per l'età fino ai 15 anni: si richiede la presenza fisica di entrambi i genitori, muniti di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale. In caso di impossibilità di uno solo dei due genitori occorre atto di assenso per l'espatrio con firma autenticata del genitore assente.
Dopo il 15° anno e fino al 18° anno: è consigliata la presenza fisica di entrambi i genitori, muniti di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale. In caso di impossibilità di uno solo dei due genitori è sufficiente atto di assenso per l'espatrio in carta semplice, corredato di fotocopia di un valido documento di riconoscimento con firma del genitore assente);
validità 10 anni, per i maggiorenni
Si precisa che il rilascio della C.I. (e, quindi anche la C.I.E.) per i minori non muniti di valido documento di riconoscimento (C.I, Passaporto, foto autenticata uso espatrio, ecc.), come previsto dall'Ordinanza Sindacale n.697/92, è soggetto ad accertamento da parte dei Vigili Urbani, che hanno competenza territoriale. Pertanto, il rilascio, in questi casi, sarà possibile solo ai residenti a Chiaia - S. Ferdinando, e sempre a seguito di prenotazione. E' possibile, quindi, il rilascio per i minori, residenti in altra Municipalità, solo se siano già in possesso di valido documento, e sempre a seguito di prenotazione.
E' utile ricordare che ai sensi del D.L.25/06/2008, n. 112, art. 31 - come modificato dalla legge 133/2008) le C.I. (e, quindi, anche le C.I.E.) valide al 25/06/2008 (perché rilasciate dal 26/06/2003 in poi), con scadenza quinquennale, possono ottenere su richiesta del cittadino una proroga sulla validità di altri cinque anni (con l'apposizione di timbri e firma su quella cartacea e con il rilascio di attestazione stampata su foglietto aggiuntivo per quelle elettroniche).Si precisa, però, che tale proroga non sempre è stata accettata nei paesi esteri. Pertanto, è consigliabile richiedere una nuova C.I. (o una nuova C.I.E.) con validità decennale, se si intende utilizzarle per viaggiare all'estero.