
In questa sezione si possono leggere gli ultimi provvedimenti in materia di controlli di legittimitā emessi dal Difensore civico
Ai sensi dell'articolo 127 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo dal Difensore civico comunale, nei limiti delle illegittimitā denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
Il Difensore civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Ai sensi dell'articolo art. 48 del Regolamento delle Municipalitā, le deliberazioni della Municipalitā sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimitā denunziate, quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio. La richiesta di controllo sospende l'esecutivitā delle stesse.
Il controllo č esercitato dal Difensore civico del Comune al quale il dirigente del servizio invia gli atti nei 5 giorni successivi alla richiesta dei consiglieri. Il Difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dā comunicazione al Presidente della Municipalitā entro 15 giorni dalla richiesta con invito ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso se il Consiglio non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.