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Comune di Napoli
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Chi è

Il Difensore civico è un'autorità interna al Comune a difesa del cittadino, alla quale ti puoi rivolgere, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, per tutelare diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi nei casi di cattiva amministrazione (ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenza, omissioni, abusi, illegittimità) di Comune, Municipalità, enti dipendenti, società partecipate e concessionari di pubblici servizi. Il suo intervento è gratuito e non richiede particolari formalità

 

Il Difensore civico è

  • garante dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza e del buon andamento delle attività del Comune, delle Municipalità, degli enti strumentali e delle società partecipate. Svolge questo ruolo segnalando gli eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini;
  • mediatore tra cittadini ed amministrazione comunale. Agisce, cioè, come "uomo tramite", per mediare le controversie che possono sorgere tra i cittadini e gli uffici comunali, favorire il dialogo e la comunicazione tra cittadino e Amministrazione ed evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, quasi sempre lungo e costoso;
  • difensore dei diritti e degli interessi di cittadini. A tale scopo vigila affinché l'attività degli uffici si svolga nell'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
  • eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti; dura in carica cinque anni e, comunque, fino all'elezione del suo successore e non è rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni

Non è

  • un avvocato che assiste i cittadini davanti all'autorità giudiziaria;
  • un magistrato che decide le cause contro il comune o tra i privati;
  • un politico;
  • un dipendente pubblico.

Il Difensore civico

  • esercita le sue funzioni a richiesta dei soggetti interessati o di propria iniziativa, in casi di particolare gravità;
  • la sua competenza si estende a tutte le materie che rientrano nelle competenze del Comune, delle Municipalità, delle aziende e società dipendenti, salve le esclusioni esplicite o implicite stabilite dalla legge;
  • la richiesta di intervento rivolta al Difensore civico non interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al TAR (salvo nei casi di lamentata lesione del diritto d'accesso), al Consiglio di Stato, al Giudice di pace, al Tribunale ordinario, al Capo dello Stato

Autonomia e indipendenza del Difensore

Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà di giudizio e indipendenza, senza alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.
Gli organi e gli uffici del Comune e delle Municipalità, degli enti e delle società partecipate devono prestare al Difensore civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni, in particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il segreto di ufficio, informazioni e copia degli atti o documenti che egli ritenga di acquisire.

 
 
 
 
 
 
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