Comune di Napoli - 13 agosto 2018 - Chiarimenti Regione Campania in materia di strutture ricettive turistiche
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13 agosto 2018 - Chiarimenti Regione Campania in materia di strutture ricettive turistiche

Il Servizio SUAP ha chiesto, di recente, alla Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo STAFF - Programmazione sistema turistico Funzioni di supporto tecnico-amministrativo, alcuni chiarimenti per la corretta applicazione della normativa in materia di Bed and Breakfast e di strutture ricettive extralberghiere.  

In seguito ai riscontri ricevuti, si comunica quanto segue:

- Per quanto concerne la somministrazione di cibi e bevande si ricorda quanto indicato nell’allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 318/2015 (recante Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria), che al paragrafo 2.2.12 specifica quanto segue: “Gli alberghi e le strutture ricettive extralberghiere normati dalla L.R. n. 17 del 24/11/2001 quali affittacamere, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, nonché i bed and breakfast normati dalla L.R. 10/5/2001, n. 5, devono presentare notifica/SCIA ai sensi del presente provvedimento solo nel caso preparino e/o somministrino pasti; la prima colazione è considerata pasto”.

- Riguardo ai bed and breakfast i requisiti citati dall’articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 5/2001 sono da considerarsi minimi e, pertanto, sono ammessi servizi “superiori”, ma tali servizi devono essere esercitati dalla struttura ricettiva e non delegati all’esterno.

- Riguardo le case e appartamenti per vacanze si precisa che:
   o   La forma non imprenditoriale di tale attività può essere svolta sola dal proprietario dell’immobile in cui si svolge tale tipologia di struttura ricettiva, mentre l’utilizzo del bene immobile da parte di terzi connatura un’attività di impresa. 
   o   La residenza del titolare dell’attività può coincidere anche con la stessa casa e/o appartamento vacanza, in quanto trattasi di locazione temporanea della stessa. 
   o   In caso di appartamenti “monocamera” (ovvero monostanza/monolacali) va rispettato quanto stabilito dal Decreto Ministero della Sanita del 5 luglio 1975.
   o   In caso di appartamenti con più stanze la superfice minima utile per ciascun posto letto è di 8mq e relativi multipli, e pertanto: 
         §  16mq per due posti letto; 
         §  24 mq per tre posti letto;
         §  32 mq per quattro posti letto.   

- Per gli esercizi di affittacamere i requisiti minimi dimensionale per le camere da letto sono i seguenti: 
   o   Singola 9 mq
   o   Doppia 14 mq 
   o   Per camere con più posti letto occorre aggiungere 8 mq a posto letto (e relativi multipli) e, pertanto, a titolo esemplificativo:
           §  Tripla 22 mq; 
          §  Quadrupla 30.

Tanto si comunica sia per la presentazione di nuove Scia per avvio delle predetta attività, sia per le eventuali integrazioni e/correzione alle pratiche SCIA già presentate (nei casi in cui fosse ancora possibile). in parola.