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TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2018

E' possibile pagare la Tasi per l'anno 2018 collegandosi a questa pagina: www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=F839. Dopo aver effettuato il calcolo dell'importo da pagare, nella stessa pagina, sarà possibile procedere al pagamento dell'F24 online.

PAGAMENTO SALDO 2018 (17 DICEMBRE 2018)

Si comunica ai
signori contribuenti che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento
dell’imposta TASI 2018 dovuta a Saldo deve essere effettuato applicando le
aliquote, di seguito elencate, deliberate dall’Ente con Deliberazione
Consiliare n° 11 del 29 marzo 2018, al netto di quanto già versato in sede di
pagamento dell’Acconto.

Si rammenta, inoltre,
che, in caso di possesso dell’immobile
inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a Saldo
utilizzando il programma disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Napoli, nel campo “mesi di possesso”
bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo
semestre dell’anno; e nel campo “includi
nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.
 

Aliquote

Il Comune di Napoli con Deliberazione Consiliare n° 11 del 29 marzo 2018 ha determinato le seguenti aliquote di imposta:

A) Aliquota “beni merce”: 2,5 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3961)

Tale aliquota si applica alle unità immobiliari costruite e destinate, dalla ditta costruttrice, alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate.

B) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3959)

 

Valore imponibile

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Immobili storici

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.

 

Importi minimi

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

 

Versamenti

Il versamento dell’imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 18 giugno 2018, per un importo corrispondente al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 17 dicembre 2018. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 18 giugno 2018.

In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1017381649. Si fa presente, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, se occupati da soggetti diversi dal proprietario o titolare di altro diritto reale sul medesimo, il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato con la seguente ripartizione: 10% a carico dell’occupante e 90% a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale. 

 

Abitazioni principali e assimilate

Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 28 dicembre 2016 n° 208, a decorrere dall’anno di imposta 2016, la TASI non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.

La TASI non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:

  • abitazione  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
 

Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it – Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12 ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865 – fax: n° 081 7953 850.

IL DIRIGENTE
(M.R. Bencivenga)
Napoli, lì 9 novembre 2018 
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