Comune di Napoli - Formazione a domanda dell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale
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Formazione a domanda dell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Il Sindaco

Visto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della Legge 30 Aprile 1999, n. 120, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, comprendente esclusivamente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

invita

gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda o farla pervenire via fax ai numeri 0817958491 e 0817958507 o via mail all'indirizzo scrutatori.presidentiseggio@comune.napoli.it o via pec all'indirizzo scrutatori.presidentiseggio@pec.comune.napoli.it, corredata da copia di documento di riconoscimento ai sensi del l'art. 38 del d.p.r. n.445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per tutto il mese di novembre c.a., presso gli Uffici comunali-Servizio Elettorale (II^ traversa Via dell'Epomeo-Parco Quadrifoglio III° piano).

Nella domanda, oltre all'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo mail/pec, dovrà espressamente dichiarare di:
a) essere elettore del Comune di Napoli;
b) avere assolto agli obblighi scolastici, indicando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito il
titolo di studio;
c) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570 ed all'art. 38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957, n. 361*.


Napoli, 23 Ottobre 2015

Il Sindaco
Luigi de Magistris

*
Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle Leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali e, dell'art.38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.