La Legge 25 agosto 1991, n°287 recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi" prevede quattro tipologie di esercizi:
L'O.S. n°937 del 5/12/02 definisce i parametri e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione.
Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici
Il rilascio di nuova autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto al parametro numerico di cui all'art. 6 Legge 287/91.
E' necessario presentare apposita comunicazione che assume efficacia all'atto della presentazione
E' necessario presentare apposita comunicazione che assume efficacia all'atto della presentazione
Le sottoindicate attività di somministrazione, elencate all'art. 3, comma 6, Legge 287/91, sono soggette a dichiarazione di inizio attività, in quanto per esse non si applicano i limiti numerici.
Attività esercitate:
anche in questi casi la Dichiarazione di Inizio Attività ha efficacia immediata
La Dichiarazione di Inizio Attività ha efficacia decorsi 30 gg. dalla data di presentazione
Le attività di somministrazione in commistione, individuate con O.S. n°534 del 29/7/2003 e n°1595 del 30/12/2004, sono soggette, anch'esse, a dichiarazione di inizio attività
I soggetti che intendano svolgere tale attività, nella forma di bouvette, in commistione con attività principale, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione d'inizio attività.
Detta dichiarazione ha efficacia decorsi 30 gg. dalla data di presentazione