normativa di riferimento
La legge 25 agosto 1991, n°287 recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" è stata oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera del D.lgs. n. 59 del 26.03.2010 emanato in recepimento della direttiva Ce/2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno.
Ne consegue l'attuale disapplicazione delle disposizioni, anche locali, contrastanti con il nuovo dettato normativo. Pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo strumento comunale di pianificazione qualitativa o territoriale del settore in linea con le disposizioni vigenti, viene meno l'efficacia dei precedenti provvedimenti di fissazione di contingenti o parametri numerici per lo svolgimento delle relative attività.
Sono previste quattro tipologie di esercizi:
Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso dei locali, nonché in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con Decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di variazione di superficie.
L'inizio di una nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
E' necessario presentare apposita dichiarazione di inizio attività avente efficacia immediata nel caso di subingresso/modifiche della superficie dell'esercizio o differita (30 giorni) nel caso di trasferimento di sede
E' necessario presentare apposita comunicazione che assume efficacia all'atto della presentazione.
Le sottoindicate attività di somministrazione, elencate all'art. 3, comma 6, Legge 287/91, sono soggette a dichiarazione di inizio attività immediata.
Attività esercitate:
E' necessario presentare apposita dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata
Le attività di somministrazione in commistione con altre attività, individuate con O.S. n°534 del 29/7/2003 e n°1595 del 30/12/2004 (librerie, internet point, acconciatori e centri estetici, punti SNAI ecc...) sono soggette a dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata
I soggetti che intendano svolgere tale attività, nella forma di bouvette, in commistione con attività principale, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione d'inizio attività che ha efficacia immediata.