1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Contenuto della Pagina

Imposta di soggiorno 2014

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29 luglio 2014

Castel dell'Ovo
Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 29 luglio 2014 l'Amministrazione ha confermato, per l'anno di imposta 2014, le stesse tariffe determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 16 settembre 2013. L'Imposta di Soggiorno è stata adottata dal Comune di Napoli con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012, ed è entrata in vigore dal 1° luglio 2012.
 
L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali. E' soggetto all'imposta chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio del Comune di Napoli.
 

Tariffe 2014

A) strutture ricettive alberghiere

  1. categoria 5 stelle L: € 5,00
  2. categoria 5 stelle: € 4,00
  3. categoria 4 stelle: € 2,50
  4. categoria 3 stelle: € 1,50
  5. categoria 2 stelle: € 1,00
  6. categoria 1 stella: € 1,00

B) strutture ricettive extraalberghiere

(ad esempio: bed & breakfast, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, foresterie per turisti, case religiose d'ospitalità, agriturismi, ecc.): € 1,00.
N.B. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta gli Ostelli per la Gioventù.

 

Si fa presente che l'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi).

 

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

  1. i residenti nel Comune di Napoli;
  2. i minori di anni 18;
  3. i pazienti che devono effettuare trattamenti sanitari presso strutture sanitarie site nel Comune di Napoli;
  4. coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie cittadine, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  5. i genitori che accompagnano i minori di anni 18 malati;
  6. i rifugiati politici;
  7. gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario (a decorrere dal 1° agosto 2014);
  8. il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità (a decorrere dal 1° agosto 2014);
  9. il personale docente in servizio presso scuole nazionali, europee e internazionali (a decorrere dal 1° agosto 2014).
 
L'esenzione di cui ai punti 3), 4) e 5) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza del malato o ricoverato.

L'esenzione di cui al punto 6) è subordinata all'esibizione al gestore della struttura ricettiva del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Il gestore avrà cura di conservare agli atti copia del citato Tesserino.

L'esenzione di cui ai punti 7) e 8) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura
ricettiva è dovuta alle circostanze previste dai medesimi punti 7) e 8).

L'esenzione di cui al punto 9) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante, mediante documento di identità valido o altro documento, la qualifica di "docente".

Tali certificazioni sono conservate presso la struttura ricettiva, per i controlli degli uffici tributari comunali.
 

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

  1. informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, dedicando, per tale informativa alla clientela, appositi spazi all'interno della struttura;
  2. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
  3. effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Napoli, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre:

1. con accredito mediante bonifico sull'apposito conto corrente postale n° 001014783466 (codice IBAN IT97 T076 0103 4000 0101 4783 466, codice BIC/SWIFT T 07601 03400 001014783466), intestato al Comune di Napoli Riscossione Imposta di Soggiorno, ed esclusivamente dedicato all'Imposta di Soggiorno;
2. tramite procedure di pagamento on-line (in corso di predisposizione);
3. la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
    - denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento,
    - "versamento imposta di soggiorno",
    - trimestre/semestre e anno di riferimento;

d) dichiarare al Comune di Napoli (utilizzando i modelli allegati) trimestralmente/semestralmente ed entro 15 giorni del mese successivo: 
    - il numero di clienti che hanno pernottato nella struttura;
    - il relativo periodo di permanenza;
    - il numero dei soggetti esenti dal pagamento dell'imposta;
    - l'imposta complessivamente dovuta per il trimestre/semestre e gli estremi del versamento effettuato.
e) esibire e rilasciare, agli Uffici Tributari comunali preposti alle attività di controllo e accertamento dell'imposta, atti e documenti comprovanti le
dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati;
f) la dichiarazione trimestrale/semestrale va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun versamento al Comune.

 
Si fa presente che solo i gestori delle strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: bed & breakfast, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, foresterie per turisti, case religiose d'ospitalità, agriturismi, ecc.) effettueranno il versamento di cui alla lettera c) e presenteranno la dichiarazione di cui alla lettera d) con cadenza semestrale.

Si fa presente, infine, che il gestore, su ogni riversamento trimestrale/semestrale, può trattenere fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti a titolo di rimborso spese debitamente documentate.

La documentazione comprovante le spese sostenute sarà allegata alla citata dichiarazione trimestrale/semestrale.
 

Sanzioni, riscossione coattiva e contenzioso

Per ogni informazione relativa a sanzioni, riscossione coattiva e contenzioso dell'Imposta di Soggiorno consultare l'allegato Regolamento modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 29 luglio 2014.

 

Modulistica

 

Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it - Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00, ovvero al seguente recapito telefonico (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 081 7953 785 - fax: n° 081 7953 707.

Il dirigente
M.R. Bencivenga
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO