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Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

Per l'anno 2024 con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 29/12/2023 è stata modificata l'aliquota, determinata nella misura dell' 1% con soglia di esenzione, gia decorrente dal 2023, per redditi fino a € 12.000,00. L'addizionale comunale I.R.P.E.F. è dovuta da tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, nel Comune di Napoli. La stessa addizionale si calcola applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale non è dovuta se non è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.

Fascia di esenzione

È stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Rimborsi

Con il decreto interministeriale del 26/04/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2013, sono state stabilite le modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, il quale prevede che: "L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti". La domanda, da parte del contribuente, per ottenere il rimborso, può essere presentata direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti per territorio, o al Comune che provvederà alla trasmissione all'Agenzia, così come stabilito dall'art. 5 co. 1 del decreto del 26/04/2013: "Il Comune provvede alla trasmissione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle istanze in originale presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente".

 
 

A norma del D.Lgs. 28/09/1998 n.360 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Comune di Napoli ha applicato l'addizionale a decorrere dal 2000 con aliquota 0,4%. Nel 2002 è stata stabilita l'aliquota 0,5%, che è rimasta invariata per gli anni successivi fino al 2011. 

La manovrabilità delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata disposta prima dal decreto legge n. 138 del 13/08/2011 che ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale, successivamente dal decreto legge n.201 del 2011 che ha previsto uno sblocco generalizzato su tutti i tributi comunali. A decorrere dal 2012 è ritornata pienamente in vigore il penultimo comma dell'art.3 del D.Lgs. n. 360 "La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali". La modifica, poi, apportata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 art.1 comma 142 ha consentito ai Comuni di stabilire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Le novità introdotte con i decreti n.138 e n.201 del 2011 hanno inciso sulle modalità di diversificazione dell'aliquota e di applicazione della fascia di esenzione che insieme all'aliquota unica costituiscono gli ambiti facoltativi di esercizio dell'autonomia comunale in materia di addizionale IRPEF a decorrere dal 2012. Nel 2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2012 è stata disposta la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, dell'art. 1 co.11 del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito in legge 148/2011, così come modificato dal co.16, art. 13, del D.L. 201/2011, provvedendo a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività, aliquote dell'addizionale differenziate per gli stessi scaglioni di redditi stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, determinando, altresì, l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.
 
Nel 2013 con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 16/09/2013 è stata modificata l'aliquota, con il passaggio all'aliquota unica, determinata nella misura dello 0,8% con esenzione per i redditi fino ad € 18.000,00.
Per l'anno 2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2014 è stata confermata l'aliquota, determinata nella misura dello 0,8%e modificata la fascia di esenzione per i redditi fino a € 15.000,00.
Nell'anno 2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2017 è stata confermata l'aliquota, determinata nella misura dello 0,8% e modificata la fascia di esenzione per i redditi fino a € 8.000,00.
Nell'anno 2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2022 è stata modificata l'aliquota, determinata nella misura dello 0,9% e  modificata la fascia di esenzione per i redditi fino a € 12.000,00.

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