Comune di Napoli - I.MU. 2013
Contenuto della Pagina

Imposta Municipale Propria (I.MU.) 2013

(Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 16 settembre 2013)

 
 

Versamenti

Giusto decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, il versamento dell'Acconto dell'IMU dovuta per l'anno 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze è abolito.
L'abolizione dell'Acconto IMU 2013 opera anche per i terreni agricoli, i fabbricati rurali, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. L'abolizione dell'Acconto 2013 NON opera per gli altri immobili e per le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9).
Si fa presente, inoltre, che, il citato decreto legge n° 102/2013, ha disposto che non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

Aliquote

Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 45 del 16 settembre 2013 ha determinato le seguenti aliquote:

 

A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille

(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

  • DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.
  • MAGGIORAZIONE: anche per l'anno 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
  • PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 10,6 per mille.
 

B) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato": 8 per mille

(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune.

 

C) Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato", a "giovani coppie": 6,6 per mille

(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo. Per "giovane coppia" si intendono i coniugi che, al 31 dicembre 2012 non hanno compiuto 35 anni di età e hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune

 

D) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille

(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune.

 

E) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille

(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 3 per mille.
Il riconoscimento delle aliquote ridotte di cui alle lettere B e C è subordinato alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari - Servizio Accertamento Entrate - Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti.

 

VERSAMENTO DEL SALDO (entro il 16 dicembre 2013)

In sede di Saldo il contribuente deve versare, a conguaglio, le somme ancora dovute calcolate sulla base delle aliquote deliberate dal Comune al netto di quanto già pagato in sede di Acconto.
Si rammenta che, per gli immobili per i quali non era stata prevista la sospensione del pagamento, l'Acconto 2013 andava versato calcolando l'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate per l'anno 2012: 5 per mille (abitazione principale di "lusso" e sue pertinenze) e 10,6 per mille (altri immobili).

 

VALORE IMPONIBILE:

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  4. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  6. 135 per i terreni agricoli (110 per i gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti).
  7. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2013.
 

IMPORTI MINIMI

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

- CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: contribuente ai fini dell'imposta è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile.
- ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERSO PERMANENTE: l'unità immobiliare NON LOCATA posseduta dai soggetti in questione a titolo di proprietà o usufrutto è equiparata, ai fini IMU, all'abitazione principale.
- RESIDENTI ALL'ESTERO: l'unità immobiliare NON LOCATA posseduta dai soggetti in questione a titolo di proprietà o usufrutto è equiparata, ai fini IMU, all'abitazione principale.
- IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
- IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
- COOPERATIVE EDILIZIE: a decorrere dall'anno di imposta 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, sono equiparate, ai fini IMU, all'abitazione principale;
- PERSONALE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E PREFETTIZIO: in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica  unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- IACP: agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari va applicata l'aliquota del 10,6 per mille e spetta, per ogni immobile, la detrazione di € 200,00. L'imposta relativa agli immobili in questione è versata interamente al Comune in cui è ubicato l'immobile (Ministero Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze n° 12507 del 15 giugno 2012).

 

Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it - Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (escluso il mese di Agosto) ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 081 7953 862 / 869 / 871 / 865 - fax: n° 081 7953 850.

IL DIRIGENTE
(M.R. Bencivenga)
Napoli, lì 18 settembre 2013