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Sospensione della patente e patente a punti

  1. Vorrei dei chiarimenti sulla patente a punti
  2. Mi è stato elevato un verbale nel quale è riportata una decurtazione di punti dalla patente. Come posso fare per recuperarli?
  3. Cosa si intende per recupero punti sulla patente?
  4. Quando posso cominciare a frequentare i corsi per il recupero dei punti sulla patente?
  5. Posso frequentare più corsi contemporaneamente per il recupero simultaneo di tutti i punti perduti?
  6. Come faccio a sapere quando mi sono stati riattribuiti i punti a conclusione del corso di recupero?
  7. Quando si applica la decurtazione dei punti dalla patente?
  8. Come funziona la decurtazione dei punti per i neopatentati?
  9. E' vero che se perdo tutti i punti devo rifare l'esame?
  10. Sono titolare di patente rilasciata da uno stato estero. Valgono anche per me le norme sulla patente a punti nel caso di infrazioni commesse sul territorio italiano?
  11. Le modifiche apportate al codice della strada in materia di patenti riguardano anche la durata delle stesse?
  12. Sono cittadino italiano e devo risiedere all'estero per un anno per motivi di lavoro in un paese non comunitario. E' valida in quel paese la mia patente?
  13. E' possibile verificare il punteggio della patente di guida?
  14. Cosa devo fare in caso di sospensione della patente?

Domanda:
Vorrei dei chiarimenti sulla patente a punti

Risposta:
Il Decreto legislativo 15.01.2002 n° 9, modificato dal Decreto legge 27.06.2003 n° 151 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 01.08.2003 n° 214, ha introdotto nel Codice della strada l'articolo 126-bis, il quale regola il nuovo sistema della 'Patente a punti'.

La norma prevede che ad ogni titolare di patente venga assegnato un credito iniziale di 20 punti che aumenta di 2 punti all'anno fino a 30 punti se il titolare non commetta nuove infrazioni che comportino perdita di punti.

A seconda del tipo di infrazione commessa, al titolare di patente di guida può venire decurtato un punteggio che varia da un minimo di 1 punto ad un massimo di 10 punti. In caso di più violazioni commesse contemporaneamente la legge stabilisce una decurtazione massima di 15 punti, tranne che nelle ipotesi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

La decurtazione dei punti è prevista solo per le infrazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritto il possesso della patente di guida.

La totale perdita del credito di 20 punti assegnati comporta la revisione della patente ed in questo caso il titolare di patente deve sostenere nuovamente l'esame teorico e pratico. Qualora il titolare della patente non si sottoponga a tale accertamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Qualora invece il credito non sia del tutto esaurito, il titolare può partecipare ad appositi corsi finalizzati al recupero del punteggio

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Domanda:
Mi è stato elevato un verbale nel quale è riportata una decurtazione di punti dalla patente. Come posso fare per recuperarli?

Risposta: 
Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene dopo una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

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Domanda:
cosa si intende per recupero punti sulla patente?
 
Risposta:
All'atto del rilascio della patente viene attribuito ad ogni cittadino un punteggio di venti punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del CDS.
Tabella punteggi (pdf)
Sanzioni accessorie (pdf)

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Tale disposizioni non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

La decurtazione dei punti è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido citato nell'articolo 196 del C.d.S., deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido citato nell'articolo 196 C.d.S., sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 269,00 a € 1075,00

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri al N.Ro Verde D.T.T. per Punti Patente 848782782 e INFORMAZIONI al D.T.T. ROMA 800232323 - 

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Domanda:
Quando posso cominciare a frequentare i corsi per il recupero dei punti sulla patente?

Risposta:
Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2003, che introduce la regolamentazione dei corsi finalizzati al recupero dei punti della patente di guida, stabilisce che non è possibile iscriversi ai corsi di recupero se prima non si sia ricevuta apposita comunicazione dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri della decurtazione del punteggio.

 
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Domanda:
Posso frequentare più corsi contemporaneamente per il recupero simultaneo di tutti i punti perduti?

Risposta:
La norma che regola le modalità del recupero dei punti non prevede la possibilità di partecipare a più corsi per il recupero cumulativo di punti della patente, infatti l'art. 6 comma 1 del Decreto del 29 luglio 2003 stabilisce che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio così come non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente (Art. 6 comma 2).

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Domanda:
Come faccio a sapere quando mi sono stati riattribuiti i punti a conclusione del corso di recupero?

Risposta:
Il reintegro dei punti, così come stabilito dalla legge, decorre dalla data del rilascio di attestazione di frequenza al corso e viene effettuato nel momento in cui il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento Trasporti Terrestri riceve comunicazione del rilascio dell'attestazione di frequenza.

E' importante evidenziare che se il Centro Elaborazione Dati riceve comunicazione che il soggetto aveva perso totalmente il punteggio residuo, a seguito di ulteriore decurtazione, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza, il titolare non può più godere dei benefici della frequenza al corso per il recupero dei punti precedentemente persi, ma deve comunque risottoporsi ad esame di revisione (art. 9 comma 2);

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Domanda:
Quando si applica la decurtazione dei punti dalla patente?

Risposta:
La decurtazione si applica per quelle violazioni commesse in qualità di conducente dei veicoli a motore per la cui guida è richiesta la patente e per quelle violazioni di cui il conducente è responsabile come il mancato uso delle cinture o dei sistemi di ritenuta commesse da minorenni non accompagnati da adulti responsabili e come conducente di motociclo per il passeggero minore che non indossi il casco.

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Domanda:
Come funziona la decurtazione dei punti per i neopatentati?

Risposta:
La legge istitutiva della patente a punti stabilisce che per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003, a soggetti che non siano già titolari di altre patenti di categoria B o superiore, i punti decurtati per ogni singola violazione sono raddoppiati quando queste sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente.

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Domanda:
E' vero che se perdo tutti i punti devo rifare l'esame?

Risposta:
E' vero. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 C.d.S.. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è un atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT).

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Domanda:
Sono titolare di patente rilasciata da uno stato estero. Valgono anche per me le norme sulla patente a punti nel caso di infrazioni commesse sul territorio italiano?

Risposta:
Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, e che commettono sul territorio italiano violazioni che prevedono decurtazione di punti, ai sensi del D.L. 27/06/2003 n° 151 art. 6-ter, è istituita presso il CED del Dipartimento Trasporti Terrestri una banca dati dove confluiscono i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso infrazioni, associando a ciascuno di essi le decurtazioni previste.

Le conseguenze delle decurtazioni sono le seguenti:

  • se la perdita totale di venti punti (credito iniziale attribuito sulla patente) è raggiunto nell'arco di un anno è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni;
  • se la perdita totale di venti punti è raggiunto nell'arco di due anni la inibizione è limitata ad un anno;
  • se la perdita totale di venti punti è raggiunto in un arco temporale fra i due ed i tre anni l'inibizione alla guida è limitata per sei mesi.
 

Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del C.d.S. e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886,00 ad euro 7.546,00. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

 

Presso il Ministero per le infrastrutture e dei trasporti è istituito il Registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera per unificare l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste su tutto il territorio dello Stato italiano.

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Domanda:
Le modifiche apportate al codice della strada in materia di patenti riguardano anche la durata delle stesse?

Risposta:
L'Art. 126 del Codice della Strada che regolamenta la durata e la conferma della validità della patente di guida non ha subito modificazioni.

Resta, pertanto, confermata la validità delle patenti A e B per dieci anni a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età; in questo caso la validità è limitata a cinque anni.

Tutte le altre patenti comprese quelle speciali, hanno validità di cinque anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; in questa ipotesi valgono tre anni.

Chi ha superato i 65 anni di età ed è titolare di patenti C o CE è soggetto ad accertamenti biennali sul possesso dei requisiti psicofisici.

La patente D è valida cinque anni.

Non è superfluo ricordare che chiunque guida con patente scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da € 159 a € 639 e che a tale violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice della Strada.

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Domanda:
Sono cittadino italiano e devo risiedere all'estero per un anno per motivi di lavoro in un paese non comunitario. E' valida in quel paese la mia patente?

Risposta:
L'art. 126 del Codice della strada che regolamenta la validità e la conferma della patente di guida prevede al comma 5-bis che, per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di tempo di almeno sei mesi, la validità della patente è confermata dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi.

Le Autorità competenti rilasciano al cittadino una specifica attestazione per il periodo di permanenza all'estero, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida previsto dalla legge italiana.

Riacquisita la residenza o la dimora in Italia il cittadino dovrà confermare la validità della patente ai sensi dell'art. 126 comma 5 attraverso la normale procedura prevista dal nostro Paese.

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Domanda:
E' possibile verificare il punteggio della patente di guida?

Risposta:
Si è possibile, chiamando al costo di una telefonata urbana, il numero 847 782 782 e 800 23 23 23 messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il servizio permette di conoscere, attraverso una serie di domande, quanti punti sono rimasti a disposizione sulla patente di guida.

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Domanda:
Cosa devo fare in caso di sospensione della patente?

Risposta:
Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. Decorso il periodo di sospensione il cittadino deve richiederne la restituzione.

  • Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre dal rilascio.
  • La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126 bis del C.d.S., si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (CQC), nonché al Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB. La decurtazione del punteggio si applica alla CQC, qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per la cui conduzione sia previsto il predetto documento e nell'esercizio dell'attività professionale. Nel caso in cui si determini la perdita totale del punteggio attribuito alla CQC, detto documento è revocato, qualora il conducente non superi l'esame di revisione previsto dall'art. 126 bis del C.d.S.. In caso di revoca della patente di guida, determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione di cui sopra, vengono altresì revocati sia la CQC sia il CAP di tipo KB.
  • Nel caso in cui la decurtazione punti sia conseguente ad illeciti penali, la comunicazione avviene dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna.
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