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Commercio di cose usate e antiche (art. 126 t.u.l.p.s.)

I soggetti, già titolari di autorizzazione o comunicazione di vicinato, che intendano esercitare la vendita di cose antiche e/o usate sono tenuti a presentare al Servizio Commercio al Dettaglio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con cui dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di vendita dell'usato.

L'attività può essere intrapresa il girono stesso della presentazione della SCIA. Gli esercenti  hanno l'obbligo di tenere un registro delle operazioni giornaliere ai sensi dell'art. 128 tulps. Tale obbligo non sussiste per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
La SCIA non è soggetta a rinnovo annuale, a meno che non venga trasferita la titolarità dell'azienda ovvero la sede dell'esercizio commerciale.

 

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