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Procedura

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010, n.229, sono stati pubblicati il D.P.R. 7/9/2010, n.160, che reca la nuova disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) e il DPR 7/9/2010, n.159, con il quale sono state disciplinate le Agenzie per le imprese. I due regolamenti danno attuazione ai commi 3 e 4 dell'art.38 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, rubricato "Impresa in un giorno" e intendono essere funzionali non solo al disegno di semplificazione di assetti procedimentali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo, contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell' attività d'impresa. La pubblicazione dei due regolamenti è una fase importante di un processo complesso che prevede numerosi adempimenti attuativi e complesse attività organizzative da parte di una pluralità di soggetti pubblici e privati, volte a rendere pienamente operative tutte le previsioni della nuova disciplina dal 30 settembre 2011.

 

Il nuovo percorso telematico

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del Comune di Napoli mediante l'applicativo SUAP camerale denominato impresainungiorno (https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=F839)
Il SUAP provvede all'inoltro  della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Gli altri uffici comunali e le altre Amministrazioni pubbliche, interessati al procedimento:
- non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso o diniego;
- sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

 

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Nei casi in cui le attività rientrino nel campo di applicazione del c.d. "procedimento automatizzato" (articolo 5 del DPR n. 160/2010), la disciplina applicabile è quella concernente la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al SUAP.
La pratica sarà conseguentemente sottoposta al vaglio di regolarità formale dal parte del SUAP. In caso di esito positivo del controllo di regolarità formale, il richiedente può avviare immediatamente l'attività.

 

Il procedimento autorizzatorio

Per i casi che non rientrano nel procedimento automatizzato, le istanze sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche in base a quanto previsto dalla legge 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le Imprese.
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine di 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3 lett. h) del D.L. n. 112/2008. In sostanza, l'Amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal rilascio dei pareri/atti di assenso che non sono stati emanati; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri medesimi.

 

Entrata in vigore

La maggior parte delle disposizioni del regolamento, ed in particolare quelle riferite alle attività soggette alla SCIA, sono entrate in vigore a decorrere dal 29 marzo 2011, mentre la parte riferita al procedimento unico di autorizzazione per le altre attività è entrata in vigore dal 1 ottobre 2011.

 

Le esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:
- gli impianti e le infrastrutture energetiche;
l- e attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e ss. (Capo IV) del d.lgs. n. 163/2006.

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