Il titolo autorizzativo previsto dal vigente Regolamento comunale per l’installazione di tende è la Concessione di occupazione di soprassuolo pubblico che viene rilasciata dall’U.O. Attività Tecniche della Municipalità.
L’ISTANZA, in bollo da € 16,00 (da applicare sul Modello AM, o in alternativa sulla attestazione assolvimento imposta di bollo) deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it, utilizzando il modello Mod. AM (e i suoi allegati: AM1, AM2, AM3, AM10_02/B); eccezionalmente può essere presentata in cartaceo, all’ufficio protocollo dell’U.O. Attività Tecniche - piazza Dante n. 93, terzo piano.
Qualora il richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, un’impresa o un professionista, a pena irricevibilità dell’istanza, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per mezzo del quale dovranno avvenire tutte e comunicazioni inerenti il procedimento. Gli altri soggetti, qualora non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, dovranno fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail: in tal caso allegare delega al tecnico abilitato per la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.
All’ISTANZA dovranno essere allegati:
L'autorizzazione
comporterà i seguenti versamenti:
A. diritti
di istruttoria pratica (v.
punto 1 precedente);
B. canone
patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che
verrà
determinato
dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria
della strada occupata,
sul c/c n. 49543655 o su iban IT18Z0760103400000049543655, intestato
a Servizio Gestione Canoni.
Per
le occupazioni di soprassuolo, il canone è ridotto in ragione del
50%.
Le concessioni
permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata della
concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario. Mod
AM_ 10.02/SCIA
Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del provvedimento di presa d’atto del Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3 Regolamento).
La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della
comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. Mod AM_ 10.02/VOLTURA
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda.