IL
TITOLO AUTORIZZATIVO PREVISTO dal vigente Regolamento
comunale è la concessione di occupazione di suolo pubblico che viene
rilasciata dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 2.
L’ISTANZA,
in
bollo da € 16,00 (da applicare sul Modello AM, o in alternativa
sulla attestazione
assolvimento imposta di bollo)
deve
essere inviata a mezzo pec all’indirizzo
municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it,
utilizzando
il modello Mod.
AM
(e i suoi allegati: AM1, AM2, AM3, AM10_03/B);
eccezionalmente può essere presentata in cartaceo, all’ufficio
protocollo dell’U.O. Attività Tecniche - piazza Dante n. 93, terzo
piano.
Qualora
il richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione,
un’impresa o un professionista, a pena irricevibilità
dell’istanza, deve indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, per mezzo del quale dovranno avvenire tutte
le comunicazioni inerenti il procedimento.
Gli altri soggetti,
qualora non dispongano di un indirizzo di posta elettronica
certificata, dovranno
fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail: in
tal caso allegare
delega al tecnico abilitato per
la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.
All’istanza dovranno essere allegati:
1) Attestazione del versamento per spese di istruttoria
dell’importo di € 154,94 da effettuarsi con bonifico sul conto
IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato a Comune di Napoli. E’
necessario inserire nella causale il codice del servizio e la
dicitura diritti d’istruttoria. Per la II Municipalità: “N1521
diritti d’istruttoria”;
2) documento, riferito all’immobile, attestante la titolarità della richiesta (titolo di proprietà, successione o compravendita); nel caso di affittuario atto di assenso del proprietario;
3) copia della licenza commerciale o della dichiarazione d’inizio attività (vicinato);
4)copia codice fiscale; copia partita IVA;
5) atto costitutivo o certificazione CCIAA (in caso di società);
6) copia del parere igienico-sanitario rilasciato dalla competente ASL locale (se si tratta di manufatto per la distribuzione di generi alimentari);
7) elaborati a firma di un tecnico abilitato: relazione tecnica; inquadramento in scala adeguata dell’area di intervento; grafici illustrativi quotati sia del locale che della zona oggetto dell’occupazione (max scala 1:100) e raffiguranti il manufatto mobile (max scala 1:50), impaginati in formato A4; rilievo fotografico a colori dello stato dei luoghi;
8) nulla-osta degli Enti competenti alla tutela in caso di vincolo d.lgs.42/2004.
L'autorizzazione
comporterà i seguenti versamenti:
A)
diritti di istruttoria pratica (v.
punto 1 precedente);
B)
canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che
verrà
determinato
dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria
della strada occupata,
sul c/c n. 49543655 o su iban IT18Z0760103400000049543655, intestato
a Servizio Gestione Canoni.
Le concessioni
permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata della
concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario. Mod.
AM_10.03/SCIA
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La
cessazione del rapporto concessorio decorre
dalla data del provvedimento di presa d’atto
del Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3
Regolamento).
La concessione
permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge
e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha
l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali
cambiamenti anagrafici o giuridici. La voltura della concessione è
soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta
del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio
che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio
tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare,
responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto
della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti,
anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione. La
voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della
comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto
del Comune in autotutela. Mod.
AM_10.03/VOLTURA
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.